Amici a 4 zampe
AIUTO
Messaggio del 13-07-2007 alle ore 12:10:04
Casa nuova. Il proprietario mi aveva assicurato che non c'erano problemi per un cane... l'importante è che non rompe i coglioni. Ok.
Ci siamo.
Il mio rompe le palle solo al padrone, non abbaia... non fa un cazzo.
Magna dorme e vuole le coccole.
I condomini cominciano a rompere... qua non si possono tenere animali.
C'ho un terrazzo di 80mq, ci potrei mettere un cavallo...
Ripeto, il proprietario di casa mi aveva assicurato NESSUN PROBLEMA.
Che posso fare, dire, se un giorno mi bussano alla porta e mi dicono: QUA NIENTE CANI?
Help.
Casa nuova. Il proprietario mi aveva assicurato che non c'erano problemi per un cane... l'importante è che non rompe i coglioni. Ok.
Ci siamo.
Il mio rompe le palle solo al padrone, non abbaia... non fa un cazzo.
Magna dorme e vuole le coccole.
I condomini cominciano a rompere... qua non si possono tenere animali.
C'ho un terrazzo di 80mq, ci potrei mettere un cavallo...
Ripeto, il proprietario di casa mi aveva assicurato NESSUN PROBLEMA.
Che posso fare, dire, se un giorno mi bussano alla porta e mi dicono: QUA NIENTE CANI?
Help.
Messaggio del 13-07-2007 alle ore 12:11:04
scruccheie na mazzate a li dinte a si balinghe...
scruccheie na mazzate a li dinte a si balinghe...
Messaggio del 13-07-2007 alle ore 12:17:44
mi sembra che la proibizione degli animali in un condominio, deve essere per scritto nel regolamento dello stesso. A voce non ti posso dire niente, ugualmente non molare, quelli non hanno niente da fare, vanno rompendo le palle a gli altri.
o dille delle bugie, che ti lo hanno lasciato per un po, dopo le dici un altra bugia e tira avanti cosi dopo si stancheranno......
mi sembra che la proibizione degli animali in un condominio, deve essere per scritto nel regolamento dello stesso. A voce non ti posso dire niente, ugualmente non molare, quelli non hanno niente da fare, vanno rompendo le palle a gli altri.
o dille delle bugie, che ti lo hanno lasciato per un po, dopo le dici un altra bugia e tira avanti cosi dopo si stancheranno......
Messaggio del 13-07-2007 alle ore 12:19:17
lo porti al ristorante cinese..e li fi sott a lu cop
lo porti al ristorante cinese..e li fi sott a lu cop
Messaggio del 13-07-2007 alle ore 13:00:51
Casper, non riesco a ricordare quale fosse l'articolo di legge che dice che, anche se il regolamento di condominio vieta la presenza di animali all'interno dell'edificio, tu puoi tenere, cane, gatto o quello che ti pare
Lo so per certo perchè ci sono passata anche io
Casper, non riesco a ricordare quale fosse l'articolo di legge che dice che, anche se il regolamento di condominio vieta la presenza di animali all'interno dell'edificio, tu puoi tenere, cane, gatto o quello che ti pare
Lo so per certo perchè ci sono passata anche io
Messaggio del 13-07-2007 alle ore 16:55:46
avvocati rispondete
avvocati rispondete
Messaggio del 13-07-2007 alle ore 17:38:33
Shark, la sapevo pure io ssa cosa... mo mi metto a fare una riceca va...
Shark, la sapevo pure io ssa cosa... mo mi metto a fare una riceca va...
Messaggio del 13-07-2007 alle ore 17:43:19
ma acchiappe si quattr scime e jittle abball pe li scal .. vide ca dope nin ti venn chiù a diì nient ...
LETAMI !!!! (spregiativo)
ma acchiappe si quattr scime e jittle abball pe li scal .. vide ca dope nin ti venn chiù a diì nient ...
LETAMI !!!! (spregiativo)
Messaggio del 13-07-2007 alle ore 17:45:11
Trovato.
http://www.waggingweb.com/pages10/condm.html
Trovato.
http://www.waggingweb.com/pages10/condm.html
Messaggio del 13-07-2007 alle ore 22:23:06
quoto troppo non fa male!:Asd:
quoto troppo non fa male!:Asd:
Messaggio del 13-07-2007 alle ore 22:24:47
leggi se sul contratto è specificato che non puoi avere animali
leggi se sul contratto è specificato che non puoi avere animali
Messaggio del 16-07-2007 alle ore 11:08:33
Ragno... cos'è un contratto??
Nessun contratto. Pago e zitte.
Se lo fanno andare in cuxo.
Ragno... cos'è un contratto??
Nessun contratto. Pago e zitte.
Se lo fanno andare in cuxo.
Messaggio del 17-07-2007 alle ore 04:05:29
Casper...spero che non abbiano vasellina a disposizione...
Come diceva NfM..."Acchiapp'l pì li capill e fajiè fà coccie e coccie..."si daranno una bella calmata in ogni caso...
Casper...spero che non abbiano vasellina a disposizione...
Come diceva NfM..."Acchiapp'l pì li capill e fajiè fà coccie e coccie..."si daranno una bella calmata in ogni caso...
Messaggio del 17-07-2007 alle ore 09:54:34
La detenzione di animali in un condominio , nell'ambito delle singole proprietà esclusive, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo altrimenti un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti, costituenti oneri reali ovvero servitù a carico dei condomini relativamente alle loro proprietà esclusive, essendo la scelta di tenere o meno animali , nell'ambito della singola proprietà, estrinsecazione del diritto dominicale.
Tribunale Piacenza, 10 aprile 2001
La detenzione di animali in un condominio , nell'ambito delle singole proprietà esclusive, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo altrimenti un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti, costituenti oneri reali ovvero servitù a carico dei condomini relativamente alle loro proprietà esclusive, essendo la scelta di tenere o meno animali , nell'ambito della singola proprietà, estrinsecazione del diritto dominicale.
Tribunale Piacenza, 10 aprile 2001
Messaggio del 17-07-2007 alle ore 09:55:47
Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene.
Pretura Campobasso, 12 maggio 1990
Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene.
Pretura Campobasso, 12 maggio 1990
Messaggio del 17-07-2007 alle ore 11:52:12
Casper, anche nel mio palazzo non si potevano tenere animali ed era messo sul regolamento di condominio, adesso invece ci sono quasi più cani (che adoro anche se non posso tenerne) che condomini!! Chi non li voleva s'è rassegnato!
Casper, anche nel mio palazzo non si potevano tenere animali ed era messo sul regolamento di condominio, adesso invece ci sono quasi più cani (che adoro anche se non posso tenerne) che condomini!! Chi non li voleva s'è rassegnato!
Messaggio del 22-07-2007 alle ore 13:13:07
nn c'è contratto????
beh allora stapposto .... ti tieni il tuo bel cagnolino in casa ( e son sicuro che nn rompe il casier a nessuno )
nel momento in cui il padrone di casa ti minaccia e dice "o va fuori il cane o vai fuori tu" tu lo ringrazi e gli spieghi con dolcezza che vedrai di risolvere la questione tramite un legale al quale porterai il "contratto" per il quale lui paga le tasse ... inteso????
nn c'è contratto????
beh allora stapposto .... ti tieni il tuo bel cagnolino in casa ( e son sicuro che nn rompe il casier a nessuno )
nel momento in cui il padrone di casa ti minaccia e dice "o va fuori il cane o vai fuori tu" tu lo ringrazi e gli spieghi con dolcezza che vedrai di risolvere la questione tramite un legale al quale porterai il "contratto" per il quale lui paga le tasse ... inteso????
Messaggio del 22-07-2007 alle ore 13:15:33
Messaggio del 24-07-2007 alle ore 08:21:36
Messaggio del 26-07-2007 alle ore 12:44:29
Animali in condominio
* Gli animali possono stare nei condomini
* Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale
* E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione
* L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
* La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
* "Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."
Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
* "La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
* Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".
Animali in condominio
* Gli animali possono stare nei condomini
* Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale
* E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione
* L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
* La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
* "Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."
Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
* "La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
* Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".
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