Amici a 4 zampe
Per chi capisce di legge...
Messaggio del 15-09-2007 alle ore 10:59:35
Porca zozza, non riesco a far chiarezza su questa cosa, anche on-line ho trovato troppe risposte diverse, spero qui ci sia qualcuno veramente "esperto"...
Ho il cane. Vivo e lavoro a Perugia da quasi 2 anni. Ho "salvato" dal canile un cane circa un anno fa.
Nella casa qui a Lanciano il COSTRUTTORE ha fatto firmare un contratto dove si vietava il possesso degli animali.
Quindi, giustamente, l'amministratore mi ha richiamato.
Ho trovato però in rete diverse sentenze che sono andate a favore del proprietario del cane costringendo la controparte (COSTRUTTORE) a risarcire le spese processuali mentre in altri siti ho letto che questo divieto effettivamente c'è se il costruttore fa firmare tale contratto ai proprietari.
Si può sapere a chi devo credere e se posso o meno "rispondere" a chi, per 2 giorni al mese che vengo a Lanciano, mi massacra letteralmente le pa22e ??
Porca zozza, non riesco a far chiarezza su questa cosa, anche on-line ho trovato troppe risposte diverse, spero qui ci sia qualcuno veramente "esperto"...
Ho il cane. Vivo e lavoro a Perugia da quasi 2 anni. Ho "salvato" dal canile un cane circa un anno fa.
Nella casa qui a Lanciano il COSTRUTTORE ha fatto firmare un contratto dove si vietava il possesso degli animali.
Quindi, giustamente, l'amministratore mi ha richiamato.
Ho trovato però in rete diverse sentenze che sono andate a favore del proprietario del cane costringendo la controparte (COSTRUTTORE) a risarcire le spese processuali mentre in altri siti ho letto che questo divieto effettivamente c'è se il costruttore fa firmare tale contratto ai proprietari.
Si può sapere a chi devo credere e se posso o meno "rispondere" a chi, per 2 giorni al mese che vengo a Lanciano, mi massacra letteralmente le pa22e ??
Messaggio del 15-09-2007 alle ore 11:03:19
Animali in condominio
* Gli animali possono stare nei condomini
* Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale
* E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione
* L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
* La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
* "Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."
Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
* "La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
* Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".
Animali in condominio
* Gli animali possono stare nei condomini
* Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale
* E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione
* L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
* La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.
Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
* "Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."
Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
* "La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
* Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".
Messaggio del 15-09-2007 alle ore 11:12:55
Avevo letto di questo, ma avevo anche letto che essendo considerato un bene immobile, nessuno può far firmare un contratto che va contro i diritti della persona.
Nessuno può impedirmi di comprare un pianoforte, certo non posso rompere le pa22e alle 3 la mattina, cosa che infatti il mio cane non fa.
Ho letto male, ho interpretato male ??
Avevo letto di questo, ma avevo anche letto che essendo considerato un bene immobile, nessuno può far firmare un contratto che va contro i diritti della persona.
Nessuno può impedirmi di comprare un pianoforte, certo non posso rompere le pa22e alle 3 la mattina, cosa che infatti il mio cane non fa.
Ho letto male, ho interpretato male ??
Messaggio del 19-09-2007 alle ore 12:31:45
casper il significato è il seguente
tenere un animale è una estrinsecazione del diritto di proprietà
quindi solo se uno firma un contratto che regola il condominio , nel quale ci sia espressamente scritto che è vietato per i condomini tenere animali, solo in qs caso, ripeto, è vietato avere animali in casa
per il resto un animale non è un bene immobile, non so ki ti abbia detto qs stupidaggine
casper il significato è il seguente
tenere un animale è una estrinsecazione del diritto di proprietà
quindi solo se uno firma un contratto che regola il condominio , nel quale ci sia espressamente scritto che è vietato per i condomini tenere animali, solo in qs caso, ripeto, è vietato avere animali in casa
per il resto un animale non è un bene immobile, non so ki ti abbia detto qs stupidaggine
Messaggio del 19-09-2007 alle ore 12:39:11
il fatto è che attraverso un contratto io posso autolimitare i miei diritti ( non tutti, per esempio i contratti che vanno contro l'ordine pubblico non sono validi)
ma se tu firmi un contratto in cui ti impegni a non possedere un pianoforte, lo stesso è perfettamente valido, fino a che il contratto setesso resta in vigore, e quindi indipendentemente dal fatto ke tu lo suoni o no, il piano nn puoi tenerlo ..spero di essermi fatto comprendere
il fatto è che attraverso un contratto io posso autolimitare i miei diritti ( non tutti, per esempio i contratti che vanno contro l'ordine pubblico non sono validi)
ma se tu firmi un contratto in cui ti impegni a non possedere un pianoforte, lo stesso è perfettamente valido, fino a che il contratto setesso resta in vigore, e quindi indipendentemente dal fatto ke tu lo suoni o no, il piano nn puoi tenerlo ..spero di essermi fatto comprendere
Messaggio del 19-09-2007 alle ore 20:09:26
qs. contratto non c'entra nulla coi diritti della persona...fidati.
qs. contratto non c'entra nulla coi diritti della persona...fidati.
Messaggio del 20-09-2007 alle ore 10:16:33
io mi fido, ma siccome sono un tecnico della materia, me lo dovresti
motivare...
la fonte giurisprudenziale è la seguente ke ha postato luzy
* "La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
il significato è : se c'è un regolamento contrattuale ke prevede ke animali nn se ne possono tenere, allora no animali
altrimenti per cacciare un animale è necessario che produca rumori intollerabili, da valutare ex art. 844 c.c.
io mi fido, ma siccome sono un tecnico della materia, me lo dovresti
motivare...
la fonte giurisprudenziale è la seguente ke ha postato luzy
* "La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
il significato è : se c'è un regolamento contrattuale ke prevede ke animali nn se ne possono tenere, allora no animali
altrimenti per cacciare un animale è necessario che produca rumori intollerabili, da valutare ex art. 844 c.c.
Messaggio del 20-09-2007 alle ore 14:40:55
Ok, capito, quando tornerò a Lanciano mi dovrò affittare una casetta.
L'importante è saperlo.
Grazie a tutti.
Ok, capito, quando tornerò a Lanciano mi dovrò affittare una casetta.
L'importante è saperlo.
Grazie a tutti.
Messaggio del 27-09-2007 alle ore 23:07:16
Casper cerca di poter prendere visione sia del regolamento condominiale sia di quello contrattuale. Così saprai cosa potrai fare o cosa no!!!
Casper cerca di poter prendere visione sia del regolamento condominiale sia di quello contrattuale. Così saprai cosa potrai fare o cosa no!!!
Messaggio del 27-09-2007 alle ore 23:10:05
ah...il regolamento contrattuale lo trovi di solito nell'atto di vendita dell'immobile ed è costituito da clausole che in un certo senso ti fanno capire cosa non puoi fare (es. : non mettere insegne luminose lungo il perimetro dell'edificio o dei balconi, etc.).
ah...il regolamento contrattuale lo trovi di solito nell'atto di vendita dell'immobile ed è costituito da clausole che in un certo senso ti fanno capire cosa non puoi fare (es. : non mettere insegne luminose lungo il perimetro dell'edificio o dei balconi, etc.).
Messaggio del 01-10-2007 alle ore 21:12:35
se non puoi tenere il cane puoi sempre mettere un'insegna luminosa a forma di cane sul balcone
se non puoi tenere il cane puoi sempre mettere un'insegna luminosa a forma di cane sul balcone
Messaggio del 29-10-2007 alle ore 22:09:54
Invece se un condomino ke abita al primo piano "deteniene" un gatto da svariati mesi in una soffitta all'ultimo piano e questo gatto si danni e miagoli tutti i santissimi giorni con urla fortissime e dia fastidio ai condomini degl'ultimi piani, la legge ke dice al riguardo???? :|
Invece se un condomino ke abita al primo piano "deteniene" un gatto da svariati mesi in una soffitta all'ultimo piano e questo gatto si danni e miagoli tutti i santissimi giorni con urla fortissime e dia fastidio ai condomini degl'ultimi piani, la legge ke dice al riguardo???? :|
Messaggio del 30-10-2007 alle ore 15:05:49
Di comprargli un topo.
Di comprargli un topo.
Messaggio del 31-10-2007 alle ore 14:38:20
Ke simpatia!!!!!
Ke simpatia!!!!!
Messaggio del 31-10-2007 alle ore 15:34:55
Scusa!
Scusa!
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