Cultura & Attualità
pur di imporre bambinescamente le vostre idee
POROPPOPPERO POROPPOPPERO POROPPOPPERO
ma nooooo...Anima ma cosa dici?

forse anche tu volevi dire POROPPOPPERO....
ah scusa, io passo e NON CHIUDO perché mi diverto...
bene, bene bene.... smascherato.
io non saprei di quel che sto parlando... ah, farfullone... quando non aargomenti blateri parlando di isterismi... il solito trucco... ma il disco sta terminando baby... addà passà a'nuttata....
IL RICORSO DEL MOVIMENTO DEI CONSUMATORI E' STATO RESPINTO: LE DIRETTIVE DI SACCONI SONO ANCORA VALIDE E la sentenza non ha valore giuridico.... dentro la capa ci entra questo sì o no?
Ti ho citato i titoli di iornal che hanno bleffato sulla notizia, documentazione, non idee e isterismi.
Talebani, talebani... la solita solfa ma sui fatti hai torto: LA SENTENZA E' STATA RESPINTA; e vabbò nun chiagne... ti rifarai la prossima volta magari leggendo meglio i giornali (magri cambiali perché il loro furore ideologico ti ha gicato brutti scherzi!!!) bye bye
Monique aspetta che ti faccio qualche disegnino

1) trovami dove IO (e non i giornali

2) IO mi riferivo ai principi giuridici e ad una delle poche voci istituzionali che finalmente si appellava ai principi di laicità e liberalità della Costituzione italiana.
3) Oramai non c'è alcun dubbio sul fatto che tu e e quelli come te siete un branco di talebani illiberali, che
pur di imporre bambinescamente le vostre idee, siete disposti a passare e a calpestare i diritti delle persone come se niente fosse.
4) per il resto non sai nemmeno di quel che si stà parlando (per tua stessa ammissione non sapevi del ricorso del Movimento della Vita) ma pur di andarmi contro, ripeti semplicemente a pappagallo la propaganda bigotta e conformista.
Il resto è solo isterismo noioso di un'adulta che si comporta come una bambina.
Ma voi talebani quando vi deciderete a crescere (di cervello) un pò?
E con questo passo e chiudo.
Ecco come hanno dato la notizia:
venerdì 18
Repubblica: «Accolto da giudici del Lazio un ricorso del Movimento difesa dei Cittadini sul testo Sacconi dei giorni del caso Eluana»; FALSO il ricorso è stato annullato...
l’Unità: «Il Tribunale accoglie il ricorso del Movimento difesa cittadini» FALSO il ricorso è stato annullato;
il Messaggero: «Il Tar: l’alimentazione non si può imporre» OPINIONE GIURIDICA IRRILEVANTE che si può comprendere ma è IRRILEVANTE;
Stampa : «Il Tar: l’alimentazione non può essere forzata» vedi sopra.
LA NOTIZA ERA UN'ALTRA: il ricorso NON è stato ammesso.
Tu hai bisogno di chiamare in causa inesistenti fattori religiosi. Cosa ce ne entra la religione con un ricorso amministrativo non accolto del quale scrivevo?
Ma ormai ho capito, dopo un po' di mesi che ti leggo, sei fatto così: hai delle belle idee ma quando vieni colto in fallo (ops, scusami non volevo essere volgare... ma per noi femminucce ogni tanto...), dunque colto in castagna perchè IL RICORSO NON E' STATO ACCOLTO E LA DIRETTIVA E' GIURIDICAMENTE (leggasi GIURIDICAMENTE) VALIDA, messo all'angolo riesce dal tuo cilindro la fede, le religione, quello lì, come si chiama, Raztinger, ecc. ecc. Qui non si discuteva di niente se non di una notizia FALSA. Punto. Il tuo allargarti è come solito mancanza di argomenti. E non è la prima volta, Animuccia bella

Scusami ma risuonano le laiche trombe della verità:
POROPPOPPERO POROPPOPPERO POROPPOPPERO.... LA DIRETTIVA E' ANCORA GIURIDICAMENTE VALIDA, POROPPOPPERO

ariscusami, non ho tempo di andare a messa...


5) POROPPOPPERO POROPPOPPERO POROPPOPPERO.... LA DIRETTIVA E' ANCORA GIURIDICAMENTE VALIDA, POROPPOPPERO
Aripijiati, che non ci stai facendo una bella figura

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Editato da Animamundi il 21/09/2009 alle 12:55:15
1) quella sentenza non fa testo (e già ti ho spiegato perché, ma non leggi)
2) il loro parere vale quanto il 2 di picche..
3) la DIRETTIVA SACCONI è GIURIDICAMENTE valida, il tuo "DI FATTO" NON SIGNIFICA niente, ha valore giuridico UGUALE A 0 (ZEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO)
4) le fonti... vai sul sito del moviemnto dei consumatori e vedi se il loro riscorso è stato accettato..... (capisco solo le tue fonti sono caste e pure, vergini, ineccepibili...)
5) POROPPOPPERO POROPPOPPERO POROPPOPPERO.... LA DIRETTIVA E' ANCORA GIURIDICAMENTE VALIDA, POROPPOPPERO, eh caro mio, è dura da digerire ma vedrai che ce la farai (con un po' di petrolio).
n ti infervora' che poi sudi e ti ammali
Monique

1) Il ricorso è stato respinto non perchè sbagliato, non valido, o altro ma semplicemente perchè il TAR non è competente (trattando reati di natura Amministrativa appunto).
2) nella sentenza si DICE CHIARAMENTE CHE IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE è basilare, costituzionalmente garantito e sancito e ratificato anche dai trattati internazionali.
3) i giudici non sono andati "oltre il loro compito" perchè hanno espresso un parere e si sono limitati a quello. Hanno smentito su INOPPUGNABILI BASI GIURISPRUDENZIALI SIA COSTITUZIONALI CHE INTERNAZIONALI, il diritto degli esseri umani a scegliersi come curarsi. Poi non toccava a loro decidere se abolire o no la direttiva Sacconi (e infatti si sono dichiarati incompetenti a farlo).
4) A livello giuridico (e non di semplice parere personale come dici tu

5) Dici che non conoscevi il ricorso del Movimento per la Vita?



Gli unici che parlano di stravolgimento della sentenza sono prorpio loro.
Chissà tu da dove l'hai presa la notizia

Le fonti sono importanti per capire.
Ma siccome per te e quelli come te l'ideologia è più importante della realtà dei fatti, sei soggetta a cadere in questi...chiamiamoli così, "errori" di interpretazione.

LA DIRETTIVA SACCONI E' ANCORA VALIDA....

LE MOIVAZIONI DLLA SENTENZA DEL T.A.R. non hanno "VALORE" GIURIDICO (almeno non in quello che il nostro petroliere ha lasciato intendere all'apertura del post...) ma il furore ideologico è stato così massiccio che ha dimenticato di leggere per intero cosa aveva deciso amministrativamente il T.A.R.

EJIA QUANTO MI TIRAAAAAAAAAAAAAA ! (anche se non ce l'ho.....)

IL RICORSO del Movimento dei consumatori è stato RESPINTO. Non sapevo del ricorso né conosco il MOVIMENTO PER LA VITA.
Le direttive di Sacconi SONO VALIDE perché il ricorso è stato respinto. RESPINTO. Se ci riesci negalo... tanto sei capace anche di questo... infatti non potendolo negare hai ricacciato sta' storia del MPV.
RIMANI IN TEMA.
i GIUDICI AMMINISTRATIVI SONO ANDATI OLTRE IL LORO COMPITO.
Se ci riesci rimani in tema... so che per te è molto difficile. Un piccolo sforzo, dai campioncino...
Rinnovo il P.S. di sopra...mi interessava l'esattezza della notizia.
si ma nn ti infervora' che poi sudi e ti ammali

Ho fatto una breve ricerca sull arete.
Gli unici che parlano di "stravolgimento"




Ecco cosa dicono i taleb..ahem scusate i "difensori della Vita"

Tar e alimentazione. Come si stravolge una sentenza. Il Tribunale ha dato ragione al Movimento per la vita e respinto il ricorso difendendo di fatto la circolare Sacconi (18set2009)

l Collegio procede, quindi, all’esame della terza eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti sollevata dal Movimento per la Vita. [...]
L’eccezione è palesemente infondata.
PA-LE-SE-MEN-TE IN-FON-DA-TA
Chi è che "stravolge" cosa cara Monique ?

se n'allavat li man praticamente

Phar Lap

il papiro purtroppo era necessario

In generale posso solo dire che la sentenza del TAR ha riconosciuto l'INVIOLABILITA' DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE ma allo stesso tempo ha anche detto che, essendo questi diritti di natura "superiore" rispetto a quelli "amministrativi", e che dunque, in caso di violazione dei principi richiamati dal Tar, spetta al giudice ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti della dignità e della libertà della persona.
Anima,io vorei tanto leggere quello che scrivi,pure perchè non fai le cappellate, stile Ki,ma fai si papiri,mi scoraggi

Monique mi spiace ma quella che è stata indotta all'errore sei proprio tu (forse perchè ti informi solo su fonti clericali o ecclesistiche?)
Riguardo la Convenzione ONU sui disabili ecco cosa dicono i giudici
Richiama, infine, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 2006, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007 (e in corso di approvazione da parte del Parlamento italiano sia alla data di adozione dell’atto oggi in esame sia alla data della proposizione del ricorso) che prevede, all’articolo 25, il diritto di godere del migliore stato di salute possibile delle persone con disabilità compreso il rifiuto discriminatorio di cibo, di prestazioni di cure e servizi sanitari o cure.
Fatta questa premessa conclude con il ritenere incluse nel novero delle persone con disabilità quelle in SVP ed indica, nel rispetto della norma contenuta nell’articolo 25 ancora in itinere, il divieto di ogni discriminazione tra la persona in stato vegetativo rispetto a quella non in stato vegetativo.
Invita pertanto le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad adottare “le misure necessarie affinché le strutture sanitarie pubbliche e private si uniformino ai principi sopra esposti e a quanto previsto dall’articolo 25 della convenzione sui diritti delle persone con disabilità”.
Come vedi nessuno "stravolgimento".
Ciò che INVECE é STATO RESPINTO è il Ricorso del MOVIMENTO PER LA VITA (tho guarda un pò tu il caso...

Sempre dalla sentenza del TAR:
Il Collegio procede, quindi, all’esame della terza eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti sollevata dal Movimento per la Vita.
Ad avviso di quest’ultimo l’Associazione ricorrente avrebbe dovuto impugnare il DPCM del 29 novembre 2001 sui “Livelli essenziali di assistenza” e relativi allegati come modificati ad opera del DPCM 5 marzo 2007 e il Piano Sanitario Nazionale che contengono gli stessi principi ribaditi nell’atto gravato e dunque non prevedono la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione della persona.
L’eccezione è palesemente infondata.
Capito Monique ?
Leggiamo insieme perchè:
Il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari è fondato sulla disponibilità del bene “salute” da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria.
Da tale premessa consegue che i pazienti in Stato Vegetativo Permanente, che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare e non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso possano, nel caso in cui la loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti.
Conseguentemente la verifica circa l’obbligatorietà della prestazione sempre e comunque di trattamenti sanitari anche nell’ipotesi di accertata volontà contraria del paziente attiene al diritto della dignità umana che, ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, deve essere tutelata.
Alla luce di tale precisazione e considerato che con Legge n. 18 del 3 marzo 2009 l’Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo opzionale, a conclusione di un lungo iter legislativo avviato il 30 marzo 2007 a seguito della firma dei due strumenti giuridici internazionali, sul testo adottato dall’Assemblea generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008, il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
La parte precettiva contenuta nell’articolo di detta convenzione, all’articolo 25 lettera f), dispone che “gli Stati riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità” evitando di “prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità”.
Vertendosi in materia di diritti soggettivi la cognizione della loro eventuale lesione appartiene, infatti, al giudice ordinario.
Ma il difetto di giurisdizione va valutato anche con riferimento alla questione dell’imposizione di un identico trattamento a tutti i malati affetti dalle patologie descritte su tutto il suolo nazionale, anche di coloro dei quali sia stata accertata la volontà di rifiuto.
Come si può vedere il ricorso che è stato respinto è quello del Movimento per la Vita (che voleva punire l'interruzione dell'alimentazione artificiale nel caso di Eluana Englaro).
Infine il TAR riconosce di non essere competente a giudicare (su quanto avvenuto nel caso Englaro) proprio perchè Vertendosi in materia di diritti soggettivi la cognizione della loro eventuale lesione appartiene, infatti, al giudice ordinario. ovvero non siamo in presenza di "reati" amministrativi, bensì di altra natura.
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203Q/2009/200900693/Provvedimenti/200908650_01.XML


COMPLIMENTI per aver STRAVOLTO ancora una volta I FATTI:
il Movimento difesa del cittadino aveva fatto ricorso al Tar del Lazio per annullare l’atto di indirizzo firmato da Sacconi durante la vicenda di Eluana. Il Tar ha riconosciuto di non essere legittimato a giudicare: IL RICORSO DUNQUE RISULTA RESPINTO, E L’ATTO DI INDIRIZZO RESTA VALIDO.
Come mai i giornali invece hanno dato un’altra notizia?
E cioè i giudici impropriamente sono entrati nel merito della controversia esprimendosi su idratazione e alimentazione, interpretando a rovescio l’articolo 25 della Convenzione Onu sui disabili, quello che vieta di sospendere la nutrizione assistita e che – ricordiamolo – fu introdotto dopo la morte per fame e per sete di Terry Schiavo, la giovane americana in stato vegetativo, proprio per evitare che casi come il suo si ripetessero?
Come mai?

Come mai i giornali non hanno pubblicato che il ricorso è stato respinto?
Come mai?

La gran parte dei giornali ha riportato, con titoli enfatici, le considerazioni personali dei giudici contro l’atto di indirizzo, 'dimenticando' in molti casi di spiegare che il ricorso era stato respinto e che l’atto di Sacconi è ancora valido (ma c’è persino chi ha scritto che il ricorso era stato accolto). Il risultato è un’enorme confusione nell’opinione pubblica, sempre più frastornata da notizie e commenti che dicono tutto e il suo contrario.
Su questo post il nostro solito Anima ha preso un abbaglio leggendo di fretta i giornali. Forse quei giornali che sponsorizzano mezze verità.
Anima, il ricorso è stato respinto.
P.S. Ti prego, non dilungarti, ho solo precisato che il ricorso è stato respinto (quindi non sto valutando se è giusto o no redigere un testamento di morte o l alibertà di cura ecc. ecc.) e che inusualmente, come accade da un po’ di tempo, alcuni giudici smettono le loro vesti e travalicano i loro poteri.
I giudici hanno deciso di «seguire un ordine inverso»: affrontare in premessa il merito della controversia, esprimendosi sull’atto di indirizzo, per poi trattare – ma solo alla fine – il problema della legittimità del tribunale a esprimersi.
In altre parole: anziché limitarsi a decidere se il Tar avesse titolo per esaminare il caso ed entrare poi eventualmente nel merito, i giudici hanno scelto di discutere l’atto di Sacconi per poi andare a vedere, nelle conclusioni, se era loro compito giudicare. Come dire: prima parlo, poi vedo se potevo farlo.
ottimo mi liberero presto di mia nonna

Dopo l'eventuale conferma del Consiglio di Stato, come è probabile che avvenga


"I pazienti in stato vegetativo permanente - si legge nella sentenza - che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare e non devono in ogni caso essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso, possono, nel caso in cui loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti".
E ancora: il paziente "vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi".
Il TAR, nella sentenza n. 8560/09, ha evidenziato che si tratta di questioni che coinvogono il "diritto di rango costituzionale quale è quello della libertà personale che l'art. 13 (della Costituzione, ndr) qualifica come inviolabile".
Ha poi ricordato che è entrata in vigore la convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità che impone che venga loro garantito il consenso informato.
Infine, il Tribunale Amministrativo ha sottolineato come il rilievo costituzionale dei diritti coinvolti esclude che gli stessi possano essere compressi dall'esercizio del potere dell'autorità pubblica.
La conseguenza è l'esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo spettando, in caso di violazione dei principi richiamati dal TAR, al giudice ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti della dignità e della libertà della persona.


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