La Piazza

AVVOCATO
Messaggio del 27-09-2011 alle ore 11:54:38
qualcuno conosce avvocato esperto in INPS e convenzioni internazionali??? mi serve per un consulto e possibile causa!
Messaggio del 27-09-2011 alle ore 12:17:10
Figurati, Lanciano è piena di avvocati. Dovevi scrivere "avvocato capace"
Messaggio del 27-09-2011 alle ore 12:31:04

Messaggio del 27-09-2011 alle ore 12:35:24
Di che si tratta?
Messaggio del 27-09-2011 alle ore 12:41:58
di assegno di disoccupazione, ma di convenzione internazionale
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Editato da Luzy il 27/09/2011 alle 12:44:53
Messaggio del 27-09-2011 alle ore 12:54:03
mi spiace Luzy, ma quella che ti dicevo è in dolce attesa e per ora nin si ne parl
Messaggio del 27-09-2011 alle ore 12:55:56
Ok! ma andrebbe bene qualcuno che lavora all'inps e mi può togliere certi dubbi
Messaggio del 27-09-2011 alle ore 13:31:49

di assegno di disoccupazione, ma di convenzione internazionale
[/quote


@luzi
mandami un messaggio spiegando bene la questione....

Messaggio del 27-09-2011 alle ore 13:38:44
@luzi di seguito puoi leggere le regole generali, nel caso tuo specifico, mandami un messaggio...

La DS in convenzione con gli STATI membri dell'UNIONE EUROPEA (a partire dal 1° giugno 2002 anche dalla CONFEDERAZIONE
SVIZZERA) è un'indennità estera il cui diritto è stabilito dalla legislazione dello STATO presso il quale il lavoratore è rimasto
disoccupato. Egli può recarsi in un altro STATO dell'UNIONE EUROPEA conservando il diritto alla prestazione e questa verrà erogata
dall'Istituzione competente per conto dello STATO in cui è stato maturato il diritto.
LA DOMANDA
Prima di trasferirsi in ITALIA per poter usufruire della prestazione il lavoratore doveva iscriversi e rimanere a disposizione per almeno
quattro settimane dell'ufficio del lavoro dello Stato Europeo in cui era rimasto disoccupato (previa autorizzazione il rientro può essere
anticipato).
Se in questo lasso di tempo non è stata trovata un'altra occupazione l'ufficio competente rilascia all'interessato il mod. E303
contenente tutti i dati che saranno utili per liquidare la prestazione di DS:
il termine entro cui l'interessato deve recarsi al Centro per l'impiego per presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro (di norma 7 giorni da quando il lavoratore non è più a disposizione dell'ufficio del lavoro estero, ma in casi eccezionali può
essere prolungato);
la data iniziale e finale del periodo da indennizzare (massimo 3 mesi)
il numero delle giornate da indennizzare;
l'importo giornaliero della disoccupazione.
N.B.:Non tutti i paesi si comportano uniformemente, la GERMANIA generalmente assicura il pagamento di tutti i giorni della settimana ,
altri Stati (BELGIO - DANIMARCA) escludono le domeniche dalle giornate indennizzabili.
La domanda, che in questo caso non influisce sulla decorrenza della DS, va presentata alla Sede Inps o ai Centri per l'impiego
competenti e va redatta sull'apposito mod. DS 21 a cui vanno allegati:
mod. E303 compilato dallo STATO dell'UNIONE EUROPEA di provenienza;
dichiarazione di responsabilità attestante lo stato di disoccupato e di aver adempiuto l'obbligo di presentarsi presso i Centri per
l'impiego per l'immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.
N.B.:Se la dichiarazione di disponibilità avviene dopo il termine stabilito dal mod. E303 comporta un differimento della decorrenza della
prestazione.
ATTENZIONE
La disoccupazione corrisposta in convenzione U.E. è compatibile con i trattamenti pensionistici diretti gestiti dall'Istituto.
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.
L'interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
bonifico bancario o postale;
allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell'identità del
percettore, tramite:
il documento di riconoscimento;
il codice fiscale;
la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all'interessato tramite posta.
N.B.:Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende
riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN).
Il pagamento viene sospeso quando il disoccupato:
si trova in uno stato di malattia, maternità, tbc, ecc. comportante incapacità lavorativa;
si rioccupa per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi;
Il pagamento cessa quando il disoccupato:
viene avviato ad un nuovo lavoro ovvero inizia un'attività in proprio;
quando vengono meno le condizioni di cui alla dichiarazione di disponibilità resa ai Centri per l'impiego ai fini della concessione della
prestazione;
la prestazione è stata erogata per il periodo massimo previsto;
Documento generato il 27/09/2011 - Ora. 13.35
Titolo: Indennità di disoccupazione ordinaria in convenzione stati UE
Messaggio del 27-09-2011 alle ore 13:39:52
va bene! mo ti mando un messaggio sul cistitù
Messaggio del 27-09-2011 alle ore 14:20:12
ti ho mandato una bustina!
Messaggio del 27-09-2011 alle ore 14:27:18
ho letto la bustina dammi un'oretta che ti rispondo ...
Messaggio del 27-09-2011 alle ore 15:26:58
Ho bisogno di altre notizie ............. ti ho mandato un'altra bustina

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