La Piazza
Tante altre misure sono state prese invece per contrastare il dilagante delinquere di buona parte degli ultras. Fanno cacare, e concordo, ma sono una necessaria punizione.
perchè non andare piano, invece? i rallentatori sono stati inseriti per contrastare il dilagante delinquere di buona parte dei guidatori italiani.
fanno cacare, e concordo. creano fastidio, e conocrdo. ma sono una necessaria punizione, come prendersi la candida dopo essere andati con una donna dall'affetto negozioabile.
Perchè quelli nella strada che dall'iconicella porta alla 167?
quelli li farei piú alti,quella strada é sempre stata un pezzo di strada da corsa
alla faccia di tutti i feroci stradali
non che ci voglia molto paprica

Perchè quelli nella strada che dall'iconicella porta alla 167
Ecco,quelli sono quasi piu alti di me tzè

Perchè quelli nella strada che dall'iconicella porta alla 167?
6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.
devo controllare il limite di velocità ma alla strada che porta alla stazione nuova ho l'impressione che il limite sia di 50 ma i rallentatori sono sicuro più di 3 cm. Sicuro sono di cemento e non di gomma o materiale plastico
io odio i rallentatori
se la zona non fosse popolata da prost, mansell, schumacher, ecc ecc, per non parlare dei vari rainey, doohan, rossi, agostini, i dossi non ci sarebbero nemmeno.
poi dove ci sono la gente pretende di saltarli alla colin mcrae, ovvio che distruggono le macchine. basta andare piano...
Tu per non sbagliarti vai sempre piano!
appunto a regola d'arte...se ad esempio prendiamo i rallentatori nella strada che accorcia a fossacesia marina già lì sarebbero da rimuovere
Se si trovano su strade secondarie, sono ben segnalati e realizzati a regola d'arte non otterrai nulla.
visto che ormai in tutta lanciano e zone limitrofe le strade si stanno riempiendo di dossi rallentatori, i quali però più che rallentare la macchina contribuiscono a sfasciarla, mi chiedevo se fossero tutti a norma e dall'art. che ho letto e che allego mi pare di capire che sono tutti ,o quasi, da rimuovere, quindi se a qualcuno uno di questi dossi ha provocato che ne so, la rottura della coppa dell'olio, oppure è caduto dalla moto..bene...ci sono tutti gli estremi per chiedere un risarcimento
Ciao, provo a postare il materiale che ho sull'argomento a cominciare dall'art.179 del reg.cds:
6 - SEGNALI COMPLEMENTARI (ART. 42 C.S.)
Art. 179. - Rallentatori di velocità (art. 42 C.s.).
1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.
2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (fig. II.473).
3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.
4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.
7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. ... rallentatori".
8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.
9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.
Proseguo poi con una direttiva:
- Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. -
Dir.Min. 24-10-2000
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2000, n. 301.
..................
5.6 Impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare.
Tra i dispositivi di segnaletica complementare una menzione particolare meritano quelli che sostituiscono o integrano la segnaletica orizzontale e i dispositivi per segnaletica complementare, quali, ad esempio, delimitatori di corsia, dossi di rallentamento della velocità e dissuasori di sosta.
Si tratta, in genere, di dispositivi che per loro natura presentano un ingombro che sporge dalla piattaforma stradale e, pertanto, gli Enti proprietari devono evitare che costituiscano pericolo per la circolazione. Il loro utilizzo deve essere oggetto di grande attenzione e la loro installazione deve avvenire con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento.
Occorre anche tenere presenti le condizioni climatiche e di localizzazione, per evitare, ad esempio, che in inverno il passaggio di mezzi sgombraneve porti alla loro rimozione con conseguenti oneri per il ripristino, oppure che il loro sormonto da parte delle ruote dei veicoli in transito possa generare pericolose vibrazioni nelle zone circostanti ed eventualmente danneggiare edifici o gli stessi veicoli.
I chiodi o le calotte (art. 154 reg.) possono essere impiegati solo con il significato di linea continua, e non sono consentite altre utilizzazioni.
I dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale (art. 153 reg.), molto utili in zone singolari o soggette a nebbie frequenti, devono essere dello stesso colore della segnaletica che rafforzano. I cordoli prefabbricati che delimitano le corsie riservate agli autobus o le piste ciclabili (art. 178 reg.) devono essere installati con continuità, alla stessa maniera della linea gialla continua che sostituiscono, e devono essere mantenuti in opera in modo che siano sempre visibili, ad evitare incidenti da parte di utenti distratti. Allo stesso modo, altri tipi di cordoli od isole di traffico devono essere resi particolarmente visibili, specie nelle testate.
I dissuasori di sosta (art. 180 reg.) devono essere autorizzati ed installati in modo che ne sia sempre garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano particolarmente visibili.
Una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della velocità (art. 179 reg.). Poiché è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre il regolamento ne prevede l'impiego in casi particolari e con modalità di segnalamento molto precise), occorre che l'ordinanza che ne dispone l'impiego sia opportunamente motivata, e che si tenga conto degli inconvenienti innanzi esposti per la loro localizzazione.
È indispensabile il presegnalamento dei dossi stessi con colori, forme e dimensioni conformi a quanto previsto nel regolamento.
I dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, o lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi.
Si rammenta che il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.
Ed infine aggiungo la risposta ad un quesito su tale materia da parte del ministero:
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale - Divisione 1^
N.3OO/A/45182/1O3/12/12
Roma, 7 settembre 1999
OGGETTO: Segnali complementari - Rallentatori di velocità. Quesito. (Dossi artificiali)
In riferimento al quesito in oggetto, relativo ai rallentatori di velocità ed in particolare ai dossi artificiali, si comunica che ai sensi dell'art.179 comma 1 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, su tutte le strade possono essere adottati sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio. Ai commi 2 e 3 dello stesso articolo sono poi fissate le caratteristiche e le modalità di installazione.
Ciò posto, particolari limiti sono previsti dai successivi commi 4 e 5 in ordine all'adozione dei dossi artificiali.
A differenza di quanto avviene per i sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, acustico o vibratorio, adattabili su tutte le strade, l'installazione dei dossi artificiali risulta condizionato sia in ordine al tipo di strada ed alla sua destinazione funzionale, sia in relazione ai limiti massimi di velocità in essa consentiti, che in ogni caso non possono superare i 5O Km/h.
Per l'installazione dei dossi artificiali, pertanto, sono richieste le seguenti condizioni:
a) presenza di strade residenziali, parchi pubblici e privati, residence e luoghi simili;
b) esistenza di limiti massimi di velocità consentiti per ciascuna strada interessata così come di seguito indicato:
- uguale o inferiore a 5O Km/h (per l'utilizzo di dossi di altezza non superiore a 3 cm. e larghezza non inferiore a 6O cm.);
- uguale o inferiore a 4O Km/h (per dossi di altezza non superiore a 5 cm. e larghezza non inferiore a 9O cm.);
- uguale o inferiore a 3O Km/h (per dossi di altezza non superiore a 7 cm. e larghezza non inferiore a 12O cm.);
c) presenza di strade che non costituiscono itinerari preferenziali per i veicoli di soccorso o di pronto intervento;
d) esistenza di una particolare zona del territorio comunale, da delimitarsi come zona residenziale, all'interno della quale, qualificare le strade come strade residenziali.
Attesa l'assenza nel Codice di una specifica definizione della normativa di strada residenziale, mentre per converso, com'è noto, la disposizione dell'art.3 comma 1 n.58 del Codice fornisce la definizione di zona residenziale, appare possibile identificare dette aree, solo sulla scorta della zonizzazione prevista dai singoli strumenti urbanistici generali (PP.RR.GG.) ed in particolare facendo riferimento alle zone territoriali omogenee (opportunamente identificate nelle apposite cartografie) nelle quali la definizione e le modalità di intervento fanno capo alle normative tecniche di attuazione dei medesimi strumenti urbanistici generali, in relazione alle disposizioni del Codice della Strada.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Piscitelli
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