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Calcio Amatoriale
Messaggio del 29-12-2005 alle ore 12:47:54
dal comunicato di oggi della FIGC
...evviva lo spirito amatoriale...qui si tratta di una terza categoria ...

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Gara BORRELLO – STELLA ROSSA del 14.12.2005
Visto il rapporto arbitrale relativo alla gara sopra indicata dal quale risulta
-che dopo essere stato concesso un recupero di quattro minuti, la squadra della STELLA ROSSA GESSOPALENA, al 48' del S.T., segnava una rete che determinava il pareggio della partita sul 2-2;
-che per tutta la durata del S.T. erano state rivolte, dal pubblico presente all'incontro, all'indirizzo del Direttore di Gara, offese e ripetute minacce;
-che dopo il pareggio ottenuto dalla STELLA ROSSA GESSOPALENA al 48' del S.T., cinque o sei calciatori appartenenti alla formazione del BORRELLO avevano attorniato minacciosamente il rapportante iniziando a spintonarlo;
-che quest'ultimo, sottraendosi a detta violenza, si era rivolto al capitano del BORRELLO, Sig DI IORIO Alessandro, nella speranza che arginasse l'aggressione posta in essere dai calciatori della sopra nominata Società;
-che, nell'occasione, lo stesso capitano, non solo non si era adoperato nel senso sperato, ma addirittura aveva allontanato da se lo stesso direttore di Gara, dicendogli testualmente "non riesci da quà";
- che, nel medesimo frangente il calciatore del BORRELLO, Sig. GIAMPAOLO Sandro (che indossava la maglia n° 5) aveva spinto all'indietro lo stesso Direttore di Gara, ponendogli le mani sul petto e pronunciando ad alta voce nei suoi confronti le seguenti frasi "questi ti uccidono, non riesci da quà" in ciò imitato dal compagno di squadra Sig. NUCCI Giuseppe che dalla panchina, urlando, ripeteva le stesse frasi;
-che anche il calciatore n° 6 Sig. LEMME Emiliano, dopo avere urlato rivolto allo stesso Arbitro: "lo dico a te quà non riesci", gli aveva strappato di mano e adoperato il fischietto, accompagnando l'azione con la frase: "così si fischia, c...";
-che, nel frattempo, dalla tribuna alcuni spettatori, circa una quindicina si erano portati nei pressi degli spogliatoi, mentre una delle persone che sedevano in panchina, ancorchè non elencate in distinta, dopo essersi avvicinata al Direttore di Gara, rivolgeva allo stesso la seguente frase: "se non aggiusti sta partita fai una brutta fine";
-che, pertanto, temendo seriamente per la propria incolumità e non vedendo più nel trambusto i due Carabinieri che erano presenti all'inizio della gara, lo stesso aveva deciso di assegnare -al 52' del S.T.- in favore della squadra del BORRELLO, un "inesistente" calcio di rigore, battuto il quale la gara appariva terminata dal punto di vista meramente formale, con il surretizio risultato di 3-2 in favore del BORRELLO.
Quanto sopra premesso, ed evidenziato altresì, che il Direttore di Gara nel proprio rapporto ha ripetutamente sottolineato con particolare chiarezza che, dopo la situazione di pareggio raggiunta dalle due squadre al 48' del S.T., la partita doveva considerarsi conclusa allo spirare del termine di recupero in precedenza concesso, essendo stata essa tatticamente proseguita solo "pro forma", il giudicante
OSSERVA
1) Ai sensi del combinato disposto dell'art.64 delle N.O.I.F. e dell'art.5, comma secondo, del Regolamento del Giuoco del Calcio, all'arbitro è concessa facoltà di proseguire la gara "pro forma" per fini cautelativi o di Ordine Pubblico a suo discrezionale giudizio.
2) Nel caso in rassegna, la decisione di far proseguire fittiziamente la partita dopo il 48' del S.T. a pareggio già raggiunto dalle squadre in campo, è stata determinata -come emerge dal rapporto arbitrale- unicamente da motivi di Ordine Pubblico oltre che da ragioni attinenti all'incolumità dello stesso Direttore di Gara, messa gravemente in serio pericolo dai calciatori del BORRELLO e dal pubblico presente sugli spalti.
3) La concessione in favore della squadra del BORRELLO del calcio di rigore nonostante ne difettassero le condizioni per assegnarlo, risulta essere stato così il mezzo per evitare più gravi disordini entro e fuori il recinto di giuoco, oltre che per scongiurare le preannunciate aggressioni all'Arbitro, in più di una occasione minacciosamente reiterate.
4) La situazione di cui al precedente paragrafo, sovrapponibile a quella descritta nel quarto comma dell'art.12 C.G.S., non può e non deve, per il rispetto della refertata verità dei fatti e per i motivi di giustizia sportiva, modificare il risultato di parità già raggiunto al 48' del S.T. dalla compagine della STELLA ROSSA GESSOPALENA, essendo le diverse circostante conseguite al termine degli episodi sopra richiamati, non rispondenti alla retta applicazione delle norme sportive che governano il regolare svolgimento dell'attività calcistica, nonchè alla realtà degli accadimenti verificatesi in concreto
P.T.M.
il giudicante
- visto l'art.12, punto 4, ultima parte, del C.G.S., conferma il risultato di
2-2 acquisito in campo al 48' del S.T.;
- visto l'art.14, comma primo, lettera f), C.G.S., squalifica:
per la durata di QUATTRO gare DI IORIO Alessandro;
per la durata di mesi TRE GIAMPAOLO Sandro;
per la durata di QUATTRO gare NUCCI Giuseppe;
per la durata di CINQUE gare LEMME Emiliano;
calciatori tutti appartenenti alla Società BORRELLO;
- visto l'art.13 comma primo, lett. e) C.G.S., squalifica il campo di giuoco
della Società BORRELLO per TRE giornate;
- visto l'art.13 comma primo, lett. b) C.G.S., infligge alla medesima
Società una ammenda di euro 150,00 (euro centocinquanta/00).

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Messaggio del 29-12-2005 alle ore 12:55:56
-che anche il calciatore n° 6 Sig. LEMME Emiliano, dopo avere urlato rivolto allo stesso Arbitro: "lo dico a te quà non riesci", gli aveva strappato di mano e adoperato il fischietto, accompagnando l'azione con la frase: "così si fischia, c...";

un mito
Messaggio del 29-12-2005 alle ore 12:58:08
Quelle sono guerre,non partite
Messaggio del 29-12-2005 alle ore 14:28:19
inutile dire ke l'arbitro lo conosco BENE
Messaggio del 29-12-2005 alle ore 14:36:14
Che figata mi sa che la domenica vado a fare il tifo per la STELLA ROSSA GESSOPALENA
Messaggio del 29-12-2005 alle ore 17:37:24
casomai per il borrello, fagna...

cmq l'avevo letta anch'io ssà storia. Mò la giro al giornale: magari gli può interessare.
Ad ogni, in Seconda Categoria è successo di peggio. Ecco il fedele resoconto riportato sull'odierno comunicato regionale della Figc:

GARA DEL 21/12/2005 ANTROSANO A.S.D. - 8000 CALCIO

Il Giudice Sportivo

-visto il referto arbitrale dal quale si evince che:
- la gara aveva inizio con 15 minuti di ritardo poiché la Società 8000
Calcio presentava la distinta dei giocatori alle ore 14:37;
- al 25°minuto del primo tempo, il Sig. D'Apice Domenico,dirigente del
la Società 8000 Calcio, nelle mansioni di assistente di parte, entrava
sul terreno di gioco protestando platealmente nei confronti del diretto
re di gara. Dopo essere stato allontanato, si posizionava nello spazio
antistante gli spogliatoi continuando a rivolgere pesanti insulti
all'indirizzo dell'arbitro;
- al 28°minuto del secondo tempo, il Sig. Bonaldi Ermanno, giocatore
della Società 8000 Calcio, veniva espulso per doppia ammonizione;
- al 46° minuto del secondo tempo, il Sig. Rosati Alessandro,giocatore
della Società 8000 Calcio, veniva espulso per doppia ammonizione;
- a fine gara il predetto D'Apice Domenico, in precedenza allontanato
si avvicinava al direttore di gara, mentre lo stesso era in procinto
di entrare all'interno dello spogliatoio e lo tratteneva prendendolo
per un braccio, protestando e rivolgendogli frasi offensive.
Dopo che l'arbitro lo invitava ad allontanarsi ed a desistere dal suo
comportamento, il Sig. D'Apice lo colpiva con due violenti colpi al
volto, procurandogli forti dolori e fuoriuscita abbondante di sangue
dal naso e dal labbro,per cui dopo essere stato soccorso negli spoglia
toi, si recava presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di
Avezzano dove gli veniva riscontrato"contusione piramide nasale" con
prognosi di 5gg. s.c., come da referto allegato;
- Per tutto quanto sopra esposto, visti gli Artt.12 e ss.C.G.S.:

DELIBERA

- di infliggere alla Società 8000 Calcio l'ammenda di Euro 15,00 per
aver causato ritardo all'inizio della gara;
- di infliggere ai giocatori della Società 8000 Calcio Bonaldi Ermanno
e Rosati Alessandro la squalifica per una gara effettiva;
- di infliggere al Sig. D'Apice Domenico, dirigente della Società 8000
Calcio, la sanzione sportiva dell'inibizione per anni 5 (cinque) con
proposta di radiazione.


Della serie: Druso, aripinzece....
Messaggio del 30-12-2005 alle ore 03:13:59
OH
MIO
DIO
-Taz-
Messaggio del 30-12-2005 alle ore 03:42:41
chi è l'arbitro? sarà mica quello che penso io?
Messaggio del 30-12-2005 alle ore 14:18:59
No no Straniè a me fa sangue il nome STELLA ROSSA
Messaggio del 30-12-2005 alle ore 15:12:02
fagna tu devi vedere i borsoni del gessopalena-Taz-
Messaggio del 30-12-2005 alle ore 15:26:50
fagnavù vengo anch'io a tifare per la stella rossa
Messaggio del 30-12-2005 alle ore 16:31:44
domani su "Il Centro" uscirà un articolo appositamente dedicato all'episodio verificatosi a Borrello.
per Druso: ma l'arbitro era della sezione di Lanciano? è possibile sapere la sua età (il nome non ci provo nemmeno, a chiedertelo... )
Messaggio del 30-12-2005 alle ore 18:46:41

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