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Paparesta!!!!
Messaggio del 28-03-2008 alle ore 17:03:51
28 mar 16:53 Sport
ROMA - Il Presidente dell' Associazione Italiana Arbitri Cesare Gussoni ha accolto l'istanza presentata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Sebastiano Giacquinto per la revoca della sospensione dell'arbitro Paparesta. La sospensione era stata disposta a seguito dell'avviso di indagini ricevuto da Paparesta nell'aprile 2007 nell'ambito dell'inchiesta di Napoli. Il mese scorso per Paparesta ogni accusa era stata archiviata dal Gip di Napoli. I suoi legali hanno quindi chiesto a Gussoni la revoca della sospensione. (Agr)
------perchè è stata revocata la sospensione?
28 mar 16:53 Sport
ROMA - Il Presidente dell' Associazione Italiana Arbitri Cesare Gussoni ha accolto l'istanza presentata dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Sebastiano Giacquinto per la revoca della sospensione dell'arbitro Paparesta. La sospensione era stata disposta a seguito dell'avviso di indagini ricevuto da Paparesta nell'aprile 2007 nell'ambito dell'inchiesta di Napoli. Il mese scorso per Paparesta ogni accusa era stata archiviata dal Gip di Napoli. I suoi legali hanno quindi chiesto a Gussoni la revoca della sospensione. (Agr)
------perchè è stata revocata la sospensione?
Messaggio del 28-03-2008 alle ore 21:27:48
ehm, perchè pare non abbia commesso illeciti, a quanto ho capito.
" Il mese scorso per Paparesta ogni accusa era stata archiviata dal Gip di Napoli."
Giusto si, reale non mi pronuncio.
ehm, perchè pare non abbia commesso illeciti, a quanto ho capito.
" Il mese scorso per Paparesta ogni accusa era stata archiviata dal Gip di Napoli."
Giusto si, reale non mi pronuncio.
Messaggio del 30-03-2008 alle ore 10:17:03
NAPOLI, 29 marzo 2008 - La cosiddetta "cupola", l'organizzazione capeggiata dall'ex dg della Juve Luciano Moggi che avrebbe condizionato i campionati di calcio, è per molti aspetti simile alla P2 e alla mafia. Questa l'opinione del pm di Napoli Giuseppe Narducci, che con il pm Filippo Beatrice, ha svolto oggi la sua relazione all'udienza preliminare, davanti al gup Eduardo De Gregorio che dovrà pronunciarsi sulle richieste di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati per Calciocaos.
SEGRETEZZA - Per il pm infatti la norma dell'articolo 416 del codice penale (il reato di associazione per delinquere contestato a Moggi e agli altri presunti appartenenti alla "cupola") "sta un po' stretta" in questa vicenda. "C'è qualcosa - ha spiegato Narducci - che ricorda più un'associazione segreta, una organizzazione che fa del vincolo della segretezza il suo dato essenziale" le cui finalità "non si esauriscono nella commissione di uno specifico reato". Secondo il magistrato essa "ricorda quanto previsto dall'articolo 1 della Legge Anselmi, una legge pensata in funzione della P2", che esercita "un condizionamento delle istituzioni pubbliche". L'organizzazione inoltre "può ricordare i profili di una associazione di tipo mafioso: è stata infatti una organizzazione strutturata in cui il vincolo associativo non solo era intervenuto e si era determinato nell'accordo, ma veniva ulteriormente rinsaldato".
INCONTRASTATI - Il pm Narducci non condivide la tesi di "più reticoli" ma parla dell'esistenza di "una sola, potente organizzazione criminale" contro la quale "nessuno ha potuto competere". E per sottolineare il potere di Moggi ha ricordato quando il ministro dell'interno in carica si rivolse al dg della Juve, in occasione della morte di Giovanni Paolo II, per valutare l'opportunità della sospensione del campionato. Il pm Beatrice si è soffermato in particolare sui singoli capi di imputazione. Nel suo intervento il pm ha parlato di "commissione anticipata" del reato di frode sportiva: perché tale reato si concretizzi - ha, in sintesi, osservato Beatrice - non serve dimostrare che l'illecito sia portato a conclusione, ma è sufficiente stabilire l'esistenza di contatti o accordi tra le due parti coinvolte. Ciò in quanto il bene tutelato da tale reato è quello della "lealtà sportiva".
gasport
NAPOLI, 29 marzo 2008 - La cosiddetta "cupola", l'organizzazione capeggiata dall'ex dg della Juve Luciano Moggi che avrebbe condizionato i campionati di calcio, è per molti aspetti simile alla P2 e alla mafia. Questa l'opinione del pm di Napoli Giuseppe Narducci, che con il pm Filippo Beatrice, ha svolto oggi la sua relazione all'udienza preliminare, davanti al gup Eduardo De Gregorio che dovrà pronunciarsi sulle richieste di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati per Calciocaos.
SEGRETEZZA - Per il pm infatti la norma dell'articolo 416 del codice penale (il reato di associazione per delinquere contestato a Moggi e agli altri presunti appartenenti alla "cupola") "sta un po' stretta" in questa vicenda. "C'è qualcosa - ha spiegato Narducci - che ricorda più un'associazione segreta, una organizzazione che fa del vincolo della segretezza il suo dato essenziale" le cui finalità "non si esauriscono nella commissione di uno specifico reato". Secondo il magistrato essa "ricorda quanto previsto dall'articolo 1 della Legge Anselmi, una legge pensata in funzione della P2", che esercita "un condizionamento delle istituzioni pubbliche". L'organizzazione inoltre "può ricordare i profili di una associazione di tipo mafioso: è stata infatti una organizzazione strutturata in cui il vincolo associativo non solo era intervenuto e si era determinato nell'accordo, ma veniva ulteriormente rinsaldato".
INCONTRASTATI - Il pm Narducci non condivide la tesi di "più reticoli" ma parla dell'esistenza di "una sola, potente organizzazione criminale" contro la quale "nessuno ha potuto competere". E per sottolineare il potere di Moggi ha ricordato quando il ministro dell'interno in carica si rivolse al dg della Juve, in occasione della morte di Giovanni Paolo II, per valutare l'opportunità della sospensione del campionato. Il pm Beatrice si è soffermato in particolare sui singoli capi di imputazione. Nel suo intervento il pm ha parlato di "commissione anticipata" del reato di frode sportiva: perché tale reato si concretizzi - ha, in sintesi, osservato Beatrice - non serve dimostrare che l'illecito sia portato a conclusione, ma è sufficiente stabilire l'esistenza di contatti o accordi tra le due parti coinvolte. Ciò in quanto il bene tutelato da tale reato è quello della "lealtà sportiva".
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