Sport
Regolamenti,questi sconosciuti cap2
Messaggio del 02-07-2010 alle ore 10:15:51
Nel caso Milito – Motta, il CGS sanziona con la nullità il contratto stipulato in seguito a trattative condotte con un soggetto inibito. L’art. 10 comma 1 del CGS testualmente dispone che “ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”. La conseguenza di tale nullità è l’irregolarità in toto e, presumibilmente, anche ex tunc (da allora ovvero dal momento della conclusione del contratto) del trasferimento; sicchè, ciò potrebbe comportare per l’Inter l’aver schierato irregolarmente in campo tali giocatori. E l’ulteriore conseguenza sarebbe quella di essere penalizzati ogni qual volta tali giocatori siano stati messi in campo. L’art. 17 CGS dispone invero che nel caso in cui sia schierato un giocatore squalificato (ad es. in seguito ad espulsione nell’incontro precedente) o che non abbia titolo a partecipare la società di appartenenza viene sanzionata con la perdita della gara. Inoltre, l’ultimo comma di tale articolo prevede che alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.
Solo un pazzo può paragonare le due cose.
Nel caso Milito – Motta, il CGS sanziona con la nullità il contratto stipulato in seguito a trattative condotte con un soggetto inibito. L’art. 10 comma 1 del CGS testualmente dispone che “ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto”. La conseguenza di tale nullità è l’irregolarità in toto e, presumibilmente, anche ex tunc (da allora ovvero dal momento della conclusione del contratto) del trasferimento; sicchè, ciò potrebbe comportare per l’Inter l’aver schierato irregolarmente in campo tali giocatori. E l’ulteriore conseguenza sarebbe quella di essere penalizzati ogni qual volta tali giocatori siano stati messi in campo. L’art. 17 CGS dispone invero che nel caso in cui sia schierato un giocatore squalificato (ad es. in seguito ad espulsione nell’incontro precedente) o che non abbia titolo a partecipare la società di appartenenza viene sanzionata con la perdita della gara. Inoltre, l’ultimo comma di tale articolo prevede che alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.
Solo un pazzo può paragonare le due cose.
Messaggio del 02-07-2010 alle ore 10:14:18
diciamola tutta però, non solo quello che conviene
Nel caso Amauri, in dubbio non è la validità del trasferimento. Più semplicemente, si sono verificate – a detta della Commissione – delle irregolarità puramente formali nella sottoscrizione da parte del calciatore del contratto con la Juventus. Irregolarità che il Codice di Giustizia Sportiva (CGS) non sanziona con la nullità del trasferimento. Invero, la Juventus nelle persone di Blanc e Secco è accusata di aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con Amauri direttamente con Stanislao Grimaldi – procuratore abilitato e padre dell’Agente di Amauri – cui il calciatore non ha conferito alcun mandato, violando così l’obbligo di condurre le trattative esclusivamente con l’Agente munito di apposito mandato o direttamente con il calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, e artt. 16 e 22 (non indicato però dal Procuratore Palazzi) Regolamento FIGC Agenti Calciatori. Tenendo però ben presente come, in relazione alla gravità dell’irregolarità, la società ed il giocatore possano essere oggetto di sanzioni che possono anche giungere fino, rispettivamente, alla penalizzazione/retrocessione e al divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio (artt. 28 e 27 Regolamento FIGC Agenti di Calciatori).
Quindi in questo caso il regolamento è stato applicato alla lettera, vediamo se lo applicheranno alla lettera anche l'8 luglio
io dico di no, chi ci si vuole scommettere la casa?
diciamola tutta però, non solo quello che conviene

Nel caso Amauri, in dubbio non è la validità del trasferimento. Più semplicemente, si sono verificate – a detta della Commissione – delle irregolarità puramente formali nella sottoscrizione da parte del calciatore del contratto con la Juventus. Irregolarità che il Codice di Giustizia Sportiva (CGS) non sanziona con la nullità del trasferimento. Invero, la Juventus nelle persone di Blanc e Secco è accusata di aver condotto trattative per la conclusione di un contratto di lavoro sportivo con Amauri direttamente con Stanislao Grimaldi – procuratore abilitato e padre dell’Agente di Amauri – cui il calciatore non ha conferito alcun mandato, violando così l’obbligo di condurre le trattative esclusivamente con l’Agente munito di apposito mandato o direttamente con il calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, e artt. 16 e 22 (non indicato però dal Procuratore Palazzi) Regolamento FIGC Agenti Calciatori. Tenendo però ben presente come, in relazione alla gravità dell’irregolarità, la società ed il giocatore possano essere oggetto di sanzioni che possono anche giungere fino, rispettivamente, alla penalizzazione/retrocessione e al divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio (artt. 28 e 27 Regolamento FIGC Agenti di Calciatori).
Quindi in questo caso il regolamento è stato applicato alla lettera, vediamo se lo applicheranno alla lettera anche l'8 luglio

Messaggio del 01-07-2010 alle ore 13:43:43
magn,magn li popcorn
illuminami...avete trattato con chi non aveva la procura del giocatore?
si puo fare?
parlo serio eh
no perchè se è cosi,domani vaje trattenn la cessione di pelè all' fc. treglio.
poi visto che parliamo di regolamenti,questi sconosciuti..
perchè zamparini non è stato deferito per questo:
PREZIOSI: "Jankovic?Ho parlato con Zamparini..."
"Ho già informato Zamparini su come intendiamo muoverci. Ho comunicato che abbiamo l´interesse di trattenere il giocatore, e lui sa che abbiamo questo diritto che eserciteremo. Il discorso è finito, non c´è altro da aggiungere". Così ai microfoni di Mediagol il presidente del Genoa Enrico Preziosi, ospite di "Calciomercato Estate" in onda su Prima Radio. "Se Zamparini mi chiedesse a tutti i costi di lasciarglielo per riportarlo a Palermo allora potremmo fare altri ragionamenti, ma abbiamo già preso insieme al mister questa decisione. Le cifre sono state già stabilite, ma non mi va di parlarne. Tre milioni e mezzo per la metà? Siamo lontani..."

magn,magn li popcorn

illuminami...avete trattato con chi non aveva la procura del giocatore?
si puo fare?
parlo serio eh
no perchè se è cosi,domani vaje trattenn la cessione di pelè all' fc. treglio.
poi visto che parliamo di regolamenti,questi sconosciuti..
perchè zamparini non è stato deferito per questo:
PREZIOSI: "Jankovic?Ho parlato con Zamparini..."
"Ho già informato Zamparini su come intendiamo muoverci. Ho comunicato che abbiamo l´interesse di trattenere il giocatore, e lui sa che abbiamo questo diritto che eserciteremo. Il discorso è finito, non c´è altro da aggiungere". Così ai microfoni di Mediagol il presidente del Genoa Enrico Preziosi, ospite di "Calciomercato Estate" in onda su Prima Radio. "Se Zamparini mi chiedesse a tutti i costi di lasciarglielo per riportarlo a Palermo allora potremmo fare altri ragionamenti, ma abbiamo già preso insieme al mister questa decisione. Le cifre sono state già stabilite, ma non mi va di parlarne. Tre milioni e mezzo per la metà? Siamo lontani..."

Messaggio del 01-07-2010 alle ore 12:12:09

Messaggio del 01-07-2010 alle ore 09:06:39
eh ti sto chiedendo
sai qual è l'irregolarità?
eh ti sto chiedendo
sai qual è l'irregolarità?
Messaggio del 30-06-2010 alle ore 18:39:48
ah..c'è un'irregolarita'?
ah..c'è un'irregolarita'?

Messaggio del 30-06-2010 alle ore 18:08:12
lo sai il motivo dell'irregolarità?
lo sai il motivo dell'irregolarità?
Messaggio del 30-06-2010 alle ore 18:04:15
Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - La Commissione Disciplinare ha rinviato al 22 giugno la discussione dei deferimenti (per irregolarita' intermediazione trasferimento calciatore) che riguardano Sartori (ds del Chievo), Blanc (amministratore delegato della Juve), Secco (ds della Juve), Amauri (giocatore della Juve), Zamparini (presidente del Palermo), Foschi, Stanislao e Mariano Grimaldi (agenti di calciatori) e delle societa' Chievo, Juventus e Palermo.
Roma, 30 giugno 2010 - Inibizione di 4 mesi al direttore sportivo Giovanni Sartori del Chievo, 2 mesi a Jean-Claude Blanc e Alessio Secco, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo della Juventus, 18 mesi ai procuratori Stanislao e Mariano Grimaldi, è quanto ha deciso la commissione disciplinare della federcalcio in merito ai deferimenti (data 18 maggio 2010) per irregolarità sul trasferimento del giocatore brasiliano Amauri dal Palermo in bianconero la scorsa estate.
Ammende poi per lo stesso Amauri (50.000 euro), per il Chievo (40.000 euro), per la Juventus (40.000 euro), per Maurizio Zamparini (33.334 euro) e Rino Foschi (24.000 euro), presidente e, all’epoca dei fatti, direttore sportivo del Palermo (multa alla società da 33.334 euro) e per i due agenti Grimaldi (100.000 euro). Queste le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, presieduta da Artico, in merito ai deferimenti per irregolarità sul trasferimento del giocatore Amauri.

Roma, 10 giu. - (Adnkronos) - La Commissione Disciplinare ha rinviato al 22 giugno la discussione dei deferimenti (per irregolarita' intermediazione trasferimento calciatore) che riguardano Sartori (ds del Chievo), Blanc (amministratore delegato della Juve), Secco (ds della Juve), Amauri (giocatore della Juve), Zamparini (presidente del Palermo), Foschi, Stanislao e Mariano Grimaldi (agenti di calciatori) e delle societa' Chievo, Juventus e Palermo.
Roma, 30 giugno 2010 - Inibizione di 4 mesi al direttore sportivo Giovanni Sartori del Chievo, 2 mesi a Jean-Claude Blanc e Alessio Secco, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo della Juventus, 18 mesi ai procuratori Stanislao e Mariano Grimaldi, è quanto ha deciso la commissione disciplinare della federcalcio in merito ai deferimenti (data 18 maggio 2010) per irregolarità sul trasferimento del giocatore brasiliano Amauri dal Palermo in bianconero la scorsa estate.
Ammende poi per lo stesso Amauri (50.000 euro), per il Chievo (40.000 euro), per la Juventus (40.000 euro), per Maurizio Zamparini (33.334 euro) e Rino Foschi (24.000 euro), presidente e, all’epoca dei fatti, direttore sportivo del Palermo (multa alla società da 33.334 euro) e per i due agenti Grimaldi (100.000 euro). Queste le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare Nazionale, presieduta da Artico, in merito ai deferimenti per irregolarità sul trasferimento del giocatore Amauri.

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